Presentazione delle Indicazioni Obbligatorie
Basato sulla legislazione europea sul vino le indicazioni obbligatorie di cui ai punti (1)-(11) devono:
- Essere concentrati nello stesso campo visivo (etichetta anteriore o posteriore) in modo che il consumatore non sia obbligato a farlo
capovolgere la bottiglia/confezione per leggere le specifiche. - Essere scritto in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dal testo o dalla grafica circostante.
Fanno eccezione gli elementi (4), (7), (11) delle indicazioni obbligatorie, ovvero la presenza di determinate sostanze allergeniche, la
indicazione dell'importatore nel caso di vini importati e del numero di lotto che può essere scritto in forma diversa
campo dalle restanti indicazioni obbligatorie.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE | Legislazione pertinente |
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1) Nome della categoria merceologica del vino ES. VINO, VINO LIQUORE, VINO SPUMANTE, VINO DA UVE TOSTATE, | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par Nome della categoria del prodotto vitivinicolo in conformità all'Allegato VII, Parte II, Reg. 1308/2013 (Reg. (CE) 1169/2011 art. 9 par. 1a) |
2) Quantità netta del prodotto (volume del contenitore) Ad esempio 0,75 l, 750 ml, 187 ml | Regolamento (UE) 1169/2011 art.9 par.1 e Per il range di quantità nominali da 100ml1500ml il preconfezionamento delle varie tipologie di vini è nei volumi previsti dalla Direttiva 2007/45/CE. Per quantità nominali superiori a 1500 ml non vi è alcuna restrizione sul volume del contenitore. |
3) Titolo alcolometrico volumico ottenuto Ad esempio 12% vol o "grado alcolico acquisito 12% vol" "alcol acquisito 12% vol" "alc12% vol" | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par Regolamento (CE) 607/2009 art.54 - Espresso in unità percentuali intere o mezze - Caratteri di altezza minima di 5 millimetri, purché il il volume nominale è superiore a 100 cc, 3 mm se il volume nominale è pari o inferiore a 100 cc e superiore a 20 millilitri e 2 millimetri se uguale o inferiore a 20 millilitri -Non può differire di più di 0,5% dalla misurazione delle analisi di laboratorio. -Non può differire di più di 0,8% dalla misurazione delle analisi di laboratorio per DOP o IGP su 3 anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassati, vini frizzanti, vini frizzanti gassati, vini liquorosi e stramaturi uve da vino. (Reg. (UE) 1169/2011 art. 28) |
4) La presenza di alcune sostanze allergeniche (SO2, caseina, albumina) La loro indicazione deve essere scritta in greco. es. “contiene solfito”, “contiene caseina”, “contiene albumina” La loro indicazione può essere accompagnata dai corrispondenti pittogrammi1: | Regolamento (CE) 607/2009 art.51 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/labelling_allergens.pdf (Reg. (UE) 1169/2011 art. 9 par. 1c Allegato II) |
5) Indicazione di origine Ad esempio: Prodotto in Grecia, Prodotto della Bulgaria, Vino dell'Unione Europea, Prodotto in Grecia da uve raccolte in Bulgaria Prodotto greco, Vino dalla Grecia | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par Regolamento (CE) 607/2009 n.55 (Reg. (UE) 1169/2011 art. 26) |
6) Identificazione dell'imbottigliatore (Nome e indirizzo postale) ad es. imbottigliatore: A. Papadopoulos, Acharnon 2, 10176 Atene o imbottigliato da A. Papadopoulos Acharnon 2, 10176 Atene Esempi di casi di metodi di imbottigliamento Imbottigliato per A. Papadopoulos, Acharnon 2, 10176 Atene da Georgopoulos, Patision 65 10185 Atene o Imbottigliato per A. Papadopoulos, Acharnon 2, 10176 Atene da PDS /32-XXXXX/04 (Codice Bottiglia). Imbottigliato per A. Papadopoulos, Acharnon 2, 10176 Atene in Atene Patision 65, PC 10185 - Nel caso del vino spumante, del vino spumante gassato, qualità di vino spumante o qualità di vino spumante aromatico tipo, il nome del produttore o del venditore | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par Regolamento (CE) 607/2008 n.56 "imbottigliatore": la persona fisica o giuridica o il gruppo persone fisiche o giuridiche, che è stabilito nell'Unione Europea e imbottigliamento o commissiona l'imbottigliamento per proprio conto. "imbottigliamento": l'imbottigliamento del relativo prodotto contenitori con capacità fino a 60 litri a scopo di vendita· – Caso di vinificazione o imbottigliamento per conto terzi In caso di imbottigliamento in bottiglia, l'indicazione dell'imbottigliatore accompagnato dall'indicazione “imbottigliato per (…)” oppure, nel caso in cui siano menzionati il nome e l'indirizzo di chi ha agito per conto di terzi in imbottigliamento, dall'indicazione “imbottigliato per (…) da (…)”. – Quando l'imbottigliamento non viene effettuato in sede dell'imbottigliatore a cui sono accompagnate tali indicazioni menzione del luogo di imbottigliamento – Caso di utilizzo del codice imbottigliatore L'indicazione dell'imbottigliatore può essere sostituita da codice determinato dallo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore. Il codice viene fornito con riferimento dello Stato membro in questione (es. GR, Grecia). Sono scritti sull'etichetta del vino del prodotto in questione anche il nome e l'indirizzo di un'altra persona fisica o giuridica di una persona che partecipa alla vendita commerciale, escl dell'imbottigliatore, produttore, importatore o venditore che viene dichiarato con un codice. Se il postale L'impianto di imbottigliamento è costituito da o contiene una denominazione DOP o IGP diversa da questa che potrebbe essere sull'etichetta, allora dovresti scritto in caratteri non più grandi della metà dei caratteri utilizzati per questi denominazioni di origine o indicazioni geografiche o il categoria del prodotto (se nessuno dei i primi due sull'etichetta) (Reg. (UE) 1169/2011 art. 9 par. h) |
7) Indicazione dell'importatore in caso di vini importati ad es. Importatore: A. Papadopoulos, Acharnon 2, 10176 Atene | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par Regolamento (CE) 607/2009 art.56 |
8) Nel caso del vino spumante, vino spumante gassato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità tipo aromatico, l'indicazione del contenuto di zucchero Es. Secco, Semisecco, Dolce (Brut, Sec, Demi-sec, Doux) | Regolamento (UE) 1308/2013, art Regolamento (CE) 607/2009 n.58 Regolamento (CE) 607/2009 Allegato XIV Parte A |
9) Per i vini DOP o IGP i) la dicitura “Denominazione di Origine Protetta” o "Indicazione Geografica Protetta" e ii) il nome della denominazione di origine protetta oppure indicazione geografica (obbligatoria e in lingua greca) es. Denominazione di Origine Protetta Dafnes "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA MACEDONIA" “ INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA THESSALIA / THESSALIA” I vini DOP devono essere muniti di strisce di controllo. -I vini IGP devono avere un codice di imbottigliamento. | Regolamento (UE) 1308/2013, art.119 par B.D. 429/1970 (Gazzetta Governativa 136) KYA 5833/155045/12-12-2013 (3324 B') articolo 10 |
10) Deroghe - In deroga al comma 1, lettera a), dell'articolo 119, l'indicazione della categoria del prodotto vitivinicolo può essere omessa per i vini la cui etichetta riporta una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta. - In deroga al comma 1, lettera b), dell'articolo 119, la menzione dei termini “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omessa nei seguenti casi: a) quando una indicazione tradizionale come di cui all'articolo 112, lettera a) le indicazioni che possono sostituire le condizioni di cui sopra possono essere reperite selezionando DOP o IGP sul sito: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ebacchus/index.cfm?event=resultsPTradTerms&language=EL e- Bachus – termini tradizionali+ Paese: Grecia+ Tipo di qualità: vino DOP/IGP (scelta in base alla ricerca)+Tipo di termine tradizionale: in luogo di DOP/IGP: Queste indicazioni sono: Per i vini DOP: Denominazione d'origine de qualité supérieure OPAP (Denominazione d'origine de qualité supérieure), Denominazione di Origine Controllata OPE (denominazione d'origine controllore), Vino dolce naturale (vin doux naturel), Vino naturalmente dolce (vin naturellement doux), Per i vini IGP: denominazione tradizionale, Vino locale (vin de pays) b) quando, in casi eccezionali determinati dalla Commissione, figura sull'etichetta il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta. Samo | Regolamento (UE) 1308/2013, art. 119 par Reg. (CE) 607/2009 art.59 |
11) Numero di lotto | Reg (UE) 1308/2013, articolo 118 Direttiva 2011/91/UE |